Statuto ANS

L’Associazione Nazionale Sociologi, dalla sua nascita, nel lontano giugno 1982, è dotata di uno Statuto ufficializzato con un atto notarile. Nel 1997, con l’approvazione di una Assemblea straordinaria, e, sempre con un atto notarile, lo Statuto era stato aggiornato.

Il 27 novembre 2009, infine, con l’approvazione di una Assemblea straordinaria a Firenze, e, sempre con un atto notarile, lo Statuto è stato modificato.



 

 

 

STATUTO della Associazione Nazionale Sociologi  (ANS)

 

 

Titolo I - costituzione e finalità

 

Art. 1 - Costituzione.

In data 10 giugno 1982 si è costituita in Roma l’Associazione professionale denominata “Associazione Nazionale Sociologi” (ANS).

 

Art. 2 - Sede e durata.

L’Associazione è costituita a tempo indeterminato, si articola su tutto il territorio nazionale e ha sede legale a Roma, in Via di Torre Morena 108/p.

 

Art. 3 - Caratteristiche.

L’ANS non ha fini di lucro, è apartitica e aconfessionale.

 

Art. 4 - Finalità.

L’Associazione si propone di:

a.       tutelare il ruolo e l’attività del sociologo nell’ambito dello studio e della ricerca e la sua corretta caratterizzazione professionale dal punto di vista culturale e operativo;

b.       promuovere il riconoscimento giuridico e la valorizzazione professionale del laureato in Sociologia, o in discipline afferenti il campo sociologico, rappresentandolo nell’ambito di ogni settore dell’ordinamento della Pubblica Amministrazione, dello sviluppo, dell’organizzazione e uso del territorio, dell’insegnamento e della ricerca e di ogni altra attività predisposta dagli Enti pubblici e privati in settori attinenti le scienze sociali, nonché in tutte le sedi in cui si discute e si decide sulla utilizzazione del sociologo;

c.       pervenire all’istituzione dell’Albo di Stato e dell’Ordine professionale giuridicamente riconosciuti;

d.       contribuire allo sviluppo delle scienze sociali, stimolando, anche attraverso studi e ricerche, ogni attività volta alla diffusione della Sociologia e delle sue applicazioni, con particolare riguardo agli approcci innovativi o poco valorizzati dalla comunità scientifica;

e.       favorire lo sviluppo dell’insegnamento della Sociologia ai vari livelli dell’ordinamento scolastico italiano e la diffusione delle conoscenze sociologiche;

f.        organizzare e/o gestire corsi di formazione e aggiornamento professionale, di specializzazione e di perfezionamento, per assicurare continuità e diffusione al miglioramento e alla specializzazione delle competenze professionali;

g.       riconoscere al sociologo specifiche competenze, definirle nel territorio, tutelarle contro prevaricazioni o misconoscimenti, adoperarsi per configurarle con la loro giusta importanza anche nell’ambito degli Enti locali e delle Istituzioni internazionali;

h.       promuovere scambi con organismi internazionali e Università straniere;

i.        promuovere in particolare la collaborazione con Enti, Istituti, Associazioni e Ordini professionali, italiani e stranieri, aventi finalità analoghe a quelle dell’ANS;

l.        ricercare adeguate forme di collaborazione con le Università, con le organizzazioni sindacali, con le diverse espressioni della società e con gli studenti in discipline sociologiche;

m.      collaborare con Istituti di ricerca esterni o creare e utilizzare propri Laboratori di Sociologia, di cui all’articolo 36, per svolgere attività di ricerca, consulenza, formazione e intervento finalizzato;

n.       condurre autonomamente o su commissione indagini, ricerche e studi, assicurando che le conclusioni, nonché le metodologie usate, abbiano la massima diffusione, soprattutto attraverso pubblicazioni edite in proprio o da altri o su riviste specializzate;

o.       ricercare la collaborazione di altre figure professionali, in particolare di quelle emergenti, per una migliore conoscenza dei problemi sociali e per una aperta disponibilità alle attività interdisciplinari;

p.       organizzare convegni, seminari, anche di tipo informativo, che abbiano capacità propulsiva nei confronti dell’ambiente, provocando la discussione e il confronto democratico sui problemi reali della collettività;

q.       organizzare un centro di informazione per i soci e per tutti i cittadini, Enti pubblici e privati che vogliano utilizzarlo e a tal fine raccogliere pubblicazioni proprie e altrui, dati, riviste specializzate, custodendole e catalogandole in una propria biblioteca;

r.        curare la diffusione di un notiziario periodico che informi sulle attività dell’ANS, ed eventualmente di una collana di testi che testimoni le esperienze e le ricerche svolte dall’Associazione.

 

Art. 5 - Proposta di scioglimento.

Lo scioglimento dell’Associazione può essere proposto su deliberazione del Direttivo Nazionale.

 

Art. 6 Deliberazione dello scioglimento.

L’Assemblea straordinaria si pronuncia sulle proposte di scioglimento dell’Associazione come stabilito all’articolo 24.

 

 

Titolo II - patrimonio e quote sociali

 

Art. 7 Patrimonio.

Il patrimonio sociale è formato dai versamenti degli associati, dai proventi di lavori commissionati, dai contributi o lasciti privati o pubblici, purché non vincolino ma anzi rispondano alle esigenze di finanziamento necessarie al raggiungimento dei principi e delle finalità previste dall’Associazione.

 

Art. 8 Esercizio finanziario.

L’anno finanziario dell’Associazione corrisponde all’anno solare. L’esercizio sociale viene chiuso al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo annuale, e il bilancio preventivo, stilati dal Tesoriere, vengono vistati dal Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti, approvati dal Direttivo Nazionale o dalla Giunta Nazionale, sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dei soci e, dopo l’approvazione, verranno inseriti, entro 30 giorni dall’avvenuta ratifica, sul primo numero in uscita del Notiziario dell’Associazione Nazionale Sociologi che viene inviato a tutti i Soci in regola con la quota annuale.

 

Art. 9 Quote sociali.

Il Direttivo Nazionale determina, di anno in anno, l’ammontare delle quote di iscrizione e delle quote annuali.

Le quote sociali annue, da parte dei vecchi iscritti, devono essere versate all’ANS entro il 31 marzo dell’anno a cui si riferiscono. La quota associativa è dovuta per intero qualunque sia la data della domanda di ammissione o del rinnovo. Tuttavia l’iscrizione effettuata dopo il 1° ottobre e la relativa quota annuale potranno valere, se richiesto nella domanda, a decorrere dall’anno successivo.

 

 

 

Titolo III - soci

 

Art. 10 Requisito d’iscrizione.

Possono chiedere l’iscrizione all’ANS i cittadini italiani o stranieri,  residenti in Italia, laureati in Sociologia o in discipline afferenti il campo sociologico presso Università italiane o straniere.

Le discipline afferenti il campo sociologico sono determinate dal Direttivo Nazionale con apposito documento denominato “Elenco discipline afferenti il campo sociologico”, che sarà aggiornato ad ogni scadenza triennale di Direttivo nazionale.

L’elenco degli iscritti, tenuto nel “Libro Soci”, aggiornato annualmente a cura del Segretario o del Vice-Segretario, verrà pubblicato, previa autorizzazione di ogni singolo iscritto a norma della legge sulla privacy, sul sito web dell’Associazione e sul Notiziario dell’Associazione Nazionale Sociologi, entro il 31 Gennaio di ogni anno.

 

Art. 11 Domanda d’iscrizione.

La domanda di iscrizione all’Associazione deve essere inoltrata al Direttivo Nazionale secondo il Modulo d’Iscrizione all’ANS disponibile in segreteria e sul sito web dell’ANS. La domanda deve contenere i dati anagrafici del richiedente, la sua posizione lavorativa, una dichiarazione di accettazione dello Statuto e dei regolamenti interni dell’ANS, l’impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione di domicilio, nonché la documentazione comprovante il possesso del requisito di cui all’articolo  15.

 

Art. 12 Approvazione dell’iscrizione.

Tutte le domande di iscrizione sono sottoposte all’approvazione del Direttivo Nazionale.

La tessera sociale è unica per tutta l’Italia ed è rilasciata dalla Giunta Esecutiva del Direttivo Nazionale e firmata dal presidente nazionale o da chi ne fa le veci.

 

Art. 13 Iscrizione respinta e ricorso.

Qualora la domanda di iscrizione a socio venga respinta dal Direttivo Nazionale, l’interessato ha facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri, che potrà ripresentare, con proprie annotazioni, la proposta al Direttivo Nazionale per una ulteriore valutazione con esito motivato scritto.

 

Art.14 - Categorie di soci.

L’Associazione si compone di tre categorie di soci: Soci Ordinari, Soci Vitalizi, Soci ad honorem. Il codice personale di ogni socio ANS consiste in un numero progressivo unico per le varie categorie e per le varie regioni di residenza, dipendente dalla data di richiesta di iscrizione.

Oltre all’elenco delle varie tipologie di soci, il Direttivo Nazionale è in possesso di un elenco di Simpatizzanti tra i quali rientrano laureati e semplici appassionati della materia sociologica, estimatori o professionisti in altre discipline comunque interessati alla sociologia. Fanno parte di questa categoria migliaia di laureati in sociologia e scienze affini che, nel tempo, hanno contattato direttamente o indirettamente l’ANS, per lettera, per telefono o per via telematica e che non hanno poi provveduto ad iscriversi. Naturalmente, compatibilmente con le varie modalità di spedizione, tutti i soci simpatizzanti vengono raggiunti dai Notiziari e dalle Newsletter ANS facendo in modo di divulgare il nostro pensiero ben oltre il numero degli associati.

 

Art. 15 – Soci Ordinari e Soci Vitalizi.

1.              I Soci Ordinari sono la categoria più numerosa dell’Associazione, questi sono tenuti al versamento della quota annuale; sono Soci Vitalizi coloro che versano il decuplo della quota stabilita per i Soci Ordinari: tale unico versamento è considerato “vita natural durante”.

2.              Sia i Soci Ordinari che i Soci Vitalizi si dividono a loro volta in “Sociologi Professionisti” e “Cultori della Materia”.

3.              Verranno iscritti nella categoria dei “Sociologi Professionisti”, (abbreviato SP) soltanto i laureati in Sociologia presso Università italiane o straniere, legalmente riconosciute dallo Stato Italiano.

4.              All’atto della domanda di iscrizione, ogni richiedente viene iscritto automaticamente come Socio “Cultore della Materia”, (abbreviato CM) salvo poi essere trasferito nella categoria dei “Sociologi Professionisti” dietro presentazione della documentazione attestante il requisito di cui al precedente punto 3.

5.              Tutti i vecchi iscritti all’ANS dal 1982 e precedentemente alla data della presente edizione dello Statuto, verranno considerati, dalla data di stipula notarile della presente edizione dello Statuto, iscritti come Soci “Cultori della Materia”, salvo già avvenuta o successiva consegna della documentazione atta all’inserimento nella categoria dei “Sociologi Professionisti”.

 

Art. 16 – Soci ad honorem e Presidenti onorari.

Il Direttivo Nazionale ha facoltà di nominare “Soci ad honorem” o Soci onorari quegli studiosi in ogni campo della cultura che si siano distinti nello studio delle scienze sociali, e i dirigenti ANS, che abbiano ricoperto, per almeno due mandati, incarichi negli Organi Nazionali dell’Associazione.

I Soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa e non godono dei diritti riservati ai Sociologi Professionisti; i Soci onorari provenienti dalla categoria Sociologi Professionisti continuano a godere dei diritti riservati a quella categoria.

I Presidenti nazionali uscenti per scadenza mandato potranno essere nominati “Presidenti onorari” dal successivo Direttivo nazionale o Giunta nazionale; allo stesso modo, in ambito regionale, i Presidenti regionali uscenti per scadenza mandato potranno essere nominati “Presidenti onorari” dal successivo Direttivo regionale.

I “Presidenti onorari” godono degli stessi diritti ed hanno gli stessi doveri dei Soci Ordinari.

 

Art. 17 Diritti dei soci.

I Soci in regola con l’iscrizione per l’anno in corso hanno il diritto di:

a.    ricevere le pubblicazioni periodiche edite dall’ANS, gratuitamente o a tariffa ridotta, secondo quanto stabilito dal Direttivo Nazionale;

b.    intervenire alle Assemblee;

c.    ai soli Soci ANS “Sociologi Professionisti”, in regola con la quota annuale, è consentito di esercitare  elettorato attivo e passivo; cioè di candidarsi, votare e essere votati in occasione delle elezioni per le varie cariche nazionali, regionali, provinciali e presso le università; i soli Soci ANS “Sociologi Professionisti”, in regola con la quota annuale, possono essere nominati, dagli organi nazionali, Presidenti di Commissioni ANS e Direttori di Laboratori ANS (ogni socio ANS potrà, invece, essere membro di Commissioni ANS e di Laboratori ANS);

d.   partecipare, a particolari favorevoli condizioni, a riunioni, convegni, seminari e altre manifestazioni organizzate dall’ANS;

e.   partecipare o rappresentare, anche come relatori (con il benestare del Direttivo Nazionale o della Giunta Esecutiva), l’ANS a manifestazioni organizzate da altri organismi;

f.     partecipare a ricerche e studi promossi dall’ANS;

g.   usufruire delle agevolazioni riservate agli associati ANS in regola con l’iscrizione (vedi sito web dell’ANS).

 

Art. 18 Doveri dei Soci con qualifica di “Sociologi professionisti”.

I “Sociologi Professionisti” ANS hanno l’obbligo di attenersi alle regole dettate nel presente Statuto nonché di attenersi alle regole derivanti dai regolamenti interni vigenti, nazionali e regionali.

I “Sociologi Professionisti” ANS hanno altresì l’obbligo di osservare scrupolosamente i dettami del Codice Deontologico.

Tutti i “Sociologi Professionisti” ANS vengono garantiti, in caso di controversie, dall’attività del Collegio dei Probiviri e della Commissione Deontologica.

Tutti i “Sociologi Professionisti” ANS hanno, infine, l’obbligo dell’aggiornamento professionale che, annualmente dovrà essere certificato  dall’Associazione a seguito di corsi da essa stessa organizzati o da enti accreditati dall’ANS.

Per i dettagli sullo svolgimento dei corsi, le certificazioni, le sedi, i costi si rimanda al “Regolamento Interno per l’Aggiornamento Professionale”.

 

Art. 19 Radiazione dall’Associazione e ricorso del socio radiato.

L’appartenenza all’Associazione cessa, previa deliberazione del Direttivo Nazionale:

a.    per dimissioni o decesso del socio; il socio che intende recedere dall’Associazione deve darne comunicazione scritta ed è tenuto, comunque, al versamento della quota dell’anno in corso;

b.    per morosità, quando siano trascorsi nove mesi dalla scadenza del termine ultimo per il versamento della quota sociale annua; il termine previsto viene fissato al 31 dicembre dell’anno in oggetto;

c.    a seguito di condanne per reati lesivi del buon nome dell’Associazione.

L’appartenenza all’Associazione cessa, inoltre, a seguito di provvedimento del Collegio dei Probiviri, ratificato dal Direttivo Nazionale.

Il socio che sia stato escluso dall’Associazione a seguito di deliberazione del Direttivo Nazionale può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri, il quale può proporre proprie annotazioni al Direttivo Nazionale per una ulteriore valutazione del caso.

 

Titolo IV - Organi dell’ANS e cariche sociali

 

Art. 20 Organi ed emanazioni.

Sono Organi ed emanazioni dell’Associazione: l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci, il Consiglio Direttivo Nazionale, la Giunta Esecutiva, il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri, i Dipartimenti e i Direttivi regionali, i Referenti regionali, i Referenti provinciali e presso le varie sedi universitarie;  la Commissione deontologica, la Commissione Laboratori di Sociologia e i Laboratori di Sociologia, tutte le eventuali altre Commissioni che il Direttivo Nazionale riterrà opportuno istituire.

 

Art. 21 Elezione delle cariche sociali.

Tutte le elezioni alle cariche sociali avranno luogo con scrutinio segreto, salvo altro modo approvato di volta in volta e all’unanimità dalla Assemblea, dal Direttivo o dalla Giunta esecutiva.

In caso di parità di voti risulterà eletto il più anziano di età.

Tutte le cariche sociali elettive hanno una durata di tre anni e possono essere ricoperte per un massimo di quattro mandati consecutivi al fine di prevenire situazioni di conflitto di interessi e di incompatibilità.

Ogni verbale relativo all’elezione di qualsiasi carica sociale verrà pubblicato, a cura del Segretario o del Vicesegretario, sul sito web dell’Associazione entro e non oltre 30 giorni dall’avvenuta ratifica, e successivamente sul primo numero del Notiziario dell’Associazione Nazionale Sociologi che viene inviato a tutti i Soci  regolarmente iscritti.

 

Art. 22 Rimborso spese sociali.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

È ammesso il rimborso spese sostenute, previa presentazione di idonea documentazione. Non possono, comunque, essere sostenute spese che non siano autorizzate dalla Giunta Esecutiva.

 

Art. 23 Assemblea ordinaria.

L’Assemblea Ordinaria dei Soci, o Assemblea Ordinaria, è costituita da tutti i soci ed è la massima assise dell’Associazione; è l’Organo che decide la politica generale dell’Associazione e  il luogo di riflessione associativa: lancia ipotesi di lavoro e nuovi programmi sociali, pone sotto analisi critica il ruolo e la complessiva azione del Direttivo Nazionale.

L’Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno per approvare il consuntivo e il preventivo dell’esercizio sociale; inoltre delibera i programmi, verifica i risultati precedenti; delibera su ogni altro oggetto attinente alla gestione sociale e alla linea programmatica riservata alla sua competenza dallo Statuto o sottoposto al suo esame dal Direttivo Nazionale.

 

Art. 24 Assemblea straordinaria.

L’Assemblea Straordinaria dei Soci, o Assemblea Straordinaria ha facoltà di modificare lo Statuto a maggioranza dei due terzi dei votanti e di determinare lo scioglimento dell’Associazione a maggioranza dei quattro quinti dei votanti.

 

Art. 25 Convocazione dell’Assemblea.

La convocazione dell’Assemblea, ordinaria o straordinaria, è fatta dal Direttivo Nazionale, quando questo lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno due quinti dei soci in regola con l’iscrizione.

La data, l’ora e la sede di convocazione dell’Assemblea vanno comunicate, con l’ordine del giorno, a tutti i soci almeno quindici giorni prima con una Newsletter da spedire via posta elettronica o tramite pubblicazione sul sito web dell’Associazione o previa pubblicazione, in tempo utile, sul notiziario periodico dell’ANS.

In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente, a maggioranza assoluta, su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno.

 

Art. 26 Lavori dell’Assemblea.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Direttivo Nazionale o, in caso di sua assenza o impedimento, da altra persona designata dagli intervenuti. Vengono nominati anche un Segretario dell’Assemblea e, quando occorre, due scrutatori. Il verbale dell’Assemblea deve essere redatto dal suddetto Segretario e sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario dell’Assemblea e viene pubblicato sul sito web dell’Associazione entro e non oltre 30 giorni dall’avvenuta ratifica, e successivamente sul primo numero del Notiziario dell’Associazione Nazionale Sociologi.

Hanno diritto di voto i soci “Sociologi Professionisti”, in regola con l’iscrizione relativa all’anno in corso e la cui iscrizione sia stata approvata dal Direttivo Nazionale da almeno trenta giorni.

Il socio presente all’Assemblea con diritto di voto può, tramite delega scritta, rappresentare un socio assente in regola con l’iscrizione e avente diritto al voto. Ogni socio presente può rappresentare un solo socio delegante.

 

Art. 27 Organi eletti dall’Assemblea.

L’Assemblea elegge tra i suoi soci il Consiglio Direttivo Nazionale (dopo averne determinato il numero dei componenti, come stabilito all’articolo 28), il Collegio dei Sindaci, il Collegio dei Probiviri.

 

Art. 28 Compiti del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, o Direttivo Nazionale,  è formato, secondo quanto stabilito dall’Assemblea, da un minimo di sette a un massimo di ventuno componenti.

Il Direttivo Nazionale è l’organo elettivo cui l’Assemblea dei Soci delega la gestione dell’Associazione. Il Direttivo Nazionale elegge, al suo interno, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Vicesegretario, il Tesoriere.

Il Direttivo Nazionale coordina e assegna le attività svolte dalle Commissioni e strutture a esse collegate, verificandone il buon andamento e la congruità con il presente Statuto e le linee programmatiche dell’Associazione; ratifica le decisioni del Collegio dei Probiviri; ha infine facoltà di elaborare regolamenti interni, di cui all’articolo 44.

 

Art. 29 Convocazione e lavori del Direttivo Nazionale.

Il Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente quando necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due membri del Direttivo stesso. La convocazione  viene inoltrata via posta elettronica o in altro modo consentito dal Regolamento interno, almeno sette giorni prima della data stabilita.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti del Direttivo Nazionale. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente.

In caso di recesso per qualsiasi motivo di un membro del Direttivo Nazionale, si provvede alla sostituzione mediante cooptazione del primo socio non eletto. Quando verrà a mancare la maggioranza dei consiglieri si intenderà dimissionario l’intero Direttivo Nazionale e il Presidente dovrà convocare entro due mesi l’Assemblea per la ricostituzione del Direttivo Nazionale. Fino a quando questo non verrà ricostituito, le sue funzioni verranno esercitate provvisoriamente dalla Giunta Esecutiva o dal Presidente qualora la maggioranza nella Giunta venisse a mancare.

 

Art. 30 Cariche interne al Direttivo Nazionale.

Il Presidente, e per sua delega il Vicepresidente, ha la rappresentanza legale e la firma sociale; in caso di loro assenza o momentaneo impedimento la firma può essere sempre delegata ad altro membro del Direttivo Nazionale attraverso deliberazione firmata dal Presidente o dal Vicepresidente. Il Presidente, e in sua assenza il Vicepresidente, è autorizzato a riscuotere, da Pubbliche Amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone relative ricevute.

Il Segretario è responsabile della regolare tenuta del libro soci ed è consegnatario dei documenti dell’Associazione, rispondendo della loro conservazione. È coadiuvato dal Vicesegretario che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Cura la redazione dei verbali del Direttivo Nazionale che, una volta approvati, verranno firmati da lui e dal Presidente. Nel caso di assenza, nelle riunioni, sia del Segretario sia del Vicesegretario, il Direttivo Nazionale provvederà ad assegnare provvisoriamente la loro funzione a un altro membro del Direttivo stesso.

Il Tesoriere provvede alla raccolta delle quote associative e di quanto altro, in denaro o in natura, entrerà a far parte del patrimonio dell’Associazione. Ha la responsabilità del servizio di cassa e di economato, nonché quella della regolare tenuta dei libri e dei documenti contabili. Il Direttivo Nazionale elegge al proprio interno una Giunta Esecutiva alla quale delega il compito di rendere esecutive le sue deliberazioni e di attendere alla ordinaria amministrazione dell’Associazione.

 

Art. 31 Giunta Esecutiva.

La Giunta Esecutiva, o Giunta, è composta, secondo quanto deciso dal Direttivo Nazionale, da cinque a sette membri. Della Giunta fanno parte di diritto: il Presidente e/o il Vicepresidente, il Segretario e/o il Vicesegretario, il Tesoriere. La Giunta Esecutiva si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno due membri della Giunta stessa. La convocazione viene inoltrata via posta elettronica o in altro modo consentito dal Regolamento interno, almeno sette giorni prima della data stabilita.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti della Giunta.

All’interno della Giunta Esecutiva verrà eletto un membro che farà parte di diritto della Commissione Deontologica Interna.

 

Art. 32 Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti

Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti, o Collegio dei Sindaci, eletto dall’Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti. I membri effettivi eleggono tra loro il Presidente del Collegio dei Sindaci.

Il Collegio dei Sindaci controlla l’amministrazione contabile dell’Associazione, apponendo, di volta in volta, parere positivo o negativo al bilancio preventivo e a quello consuntivo presentati dal Tesoriere. I membri del Collegio non possono ricoprire altre cariche nazionali all’interno dell’ANS, né appartenere ad altre associazioni italiane di sociologi.

In caso di recesso per qualsiasi motivo di membri del Collegio dei Sindaci, esaurito l’elenco dei membri supplenti, il Direttivo Nazionale convoca, entro sessanta giorni dalla mancanza del numero legale, l’Assemblea per il rinnovo delle cariche.

 

Art. 33 Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri, eletto dall’Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti. I membri effettivi eleggono tra loro il Presidente del Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere controversie tra soci, tra i medesimi e i vari Organi ed emanazioni dell’Associazione, nonché esaminare le pratiche ricevute dalla Commissione Deontologica.

Per ogni controversia il Collegio dei Probiviri deve convocare il socio interessato, ascoltarlo ed allegare alla pratica eventuali scritti difensivi prodotti dallo stesso che dovranno attentamente essere valutati prima che vengano adottati i provvedimenti disciplinari secondo la graduazione prevista dal Codice Deontologico.

Tali provvedimenti verranno inviati dal Collegio dei Probiviri, entro e non oltre 15 giorni dalla loro adozione, al Direttivo Nazionale per la ratifica.

Avverso i provvedimenti del Collegio dei Probiviri è ammesso ricorso da parte del socio interessato, entro e non oltre 15 giorni, per il riesame della controversia.

I membri del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’ANS, né appartenere ad altre associazioni di sociologi.

In caso di recesso per qualsiasi motivo di membri del Collegio dei Probiviri, esaurito l’elenco dei membri supplenti, il Direttivo Nazionale convoca, entro sessanta giorni dalla mancanza del numero legale, l’Assemblea per il rinnovo delle cariche.

 

Art. 34 Commissione deontologica.

La Commissione Deontologica Interna, o Commissione Deontologica, viene eletta dall’Assemblea dei Soci fatta eccezione per un membro proveniente dalla Giunta Esecutiva che ne fa parte di diritto; la Giunta Esecutiva può, inoltre, proporre all’Assemblea il nominativo di un sociologo esterno all’Associazione individuato per indiscussa competenza e prestigio.

La Commissione Deontologica si compone, nel suo insieme,  di cinque membri effettivi e due supplenti. I membri effettivi eleggono tra loro il Presidente della Commissione Deontologica.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti della Commissione.

In caso di recesso per qualsiasi motivo di membri della Commissione deontologica, esaurito l’elenco dei membri supplenti, il Direttivo Nazionale convoca, entro sessanta giorni dalla mancanza del numero legale l’Assemblea per il rinnovo delle cariche.

 

Art. 35 Poteri della Commissione deontologica.

La Commissione deontologica ha il compito di:

a.    verificare che gli iscritti rispettino le norme di buon comportamento in sintonia con quanto espresso sia dallo Statuto dell’Associazione che dalla normativa vigente in Italia e negli altri paesi dell’Unione Europea, curando a tal fine la stesura di un “Codice Deontologico” che contempli forme preventive di informazione ed educazione a un buon comportamento professionale oltre che sanzioni graduate in relazione alle violazioni commesse; tale “Codice Deontologico” viene pubblicato sul sito web dell’Associazione e sul Notiziario dell’Associazione Nazionale Sociologi che viene inviato a tutti i Soci, entro e non oltre 30 giorni dalla sua entrata in vigore.

       Il “Codice Deontologico” resterà pubblicato sul sito web dell’Associazione e verrà pubblicato nuovamente sul Notiziario dell’Associazione Nazionale Sociologi ogni qualvolta dovessero essere apportate modifiche.

b.    verificare che l’operato degli iscritti non squalifichi la professionalità del sociologo o comunque di chi opera nel campo sociologico in qualità di esperto;

c.    verificare che i propri iscritti rispettino l’autonomia professionale, l’indipendenza etica, il diritto/dovere alla riservatezza di informazioni acquisite in virtù del proprio operato;

d.    accogliere eventuali esposti, denunce di terzi nei confronti degli iscritti relativamente a quanto esposto nei suddetti punti a, b, c e, dopo aver sentito l’iscritto interessato, trasmettere la pratica, con il relativo parere, al Collegio dei Probiviri secondo le modalità esplicate nel Codice Deontologico.

 

Art. 36 Commissione Laboratori di Sociologia e Laboratori.

Il Laboratorio di Sociologia, o Laboratorio, è l’Istituto di ricerche sociologiche che costituisce la struttura operativa dell’Associazione nei settori della consulenza, della ricerca e della formazione.

L’Associazione può dotarsi di diversi Laboratori dislocati sul territorio secondo specifiche esigenze.

La struttura organizzativa e i vari compiti di ogni Laboratorio sono disciplinati da apposito Regolamento formulato dalla Commissione Laboratori di Sociologia, nominata e disciplinata dal Direttivo Nazionale.

 

Art. 37 Referenti regionali.

Il Direttivo Nazionale, relativamente alle regioni prive di Direttivo dipartimentale, si riserva di nominare tra i soci un Referente regionale. Compito del Referente è quello di far da tramite tra gli associati o simpatizzanti della regione di competenza  e la dirigenza nazionale dell’ANS.

Ove il Direttivo Nazionale lo ritenga opportuno, in una stessa regione possono essere nominati, con compiti diversi, più referenti, i quali, dopo il parere favorevole da parte del Direttivo Nazionale, hanno la possibilità di costituire un Dipartimento regionale come indicato all’articolo 38 e seguenti.

L’istituzione del Dipartimento annulla in quella regione la figura del Referente regionale e la sostituisce con le cariche interne al Direttivo Regionale, di cui all’articolo 39.

Il Direttivo Nazionale può nominare, al di fuori dei Dipartimenti regionali, referenti dell’ANS presso Università e Istituzioni italiane e straniere, per meglio tutelare e perseguire le finalità dell’Associazione e per favorire rapporti di collaborazione reciproca.

 

Art. 38 Dipartimenti regionali.

Il Dipartimento regionale si può costituire su richiesta dei soci referenti, già nominati dal Direttivo Nazionale, per perseguire i principi e le finalità dell’Associazione nel territorio di loro competenza.

L’ambito di competenza del Dipartimento è di norma quello regionale. Il Direttivo Nazionale potrà comunque, se lo riterrà opportuno, assegnare una diversa giurisdizione, consentendo l’istituzione di più dipartimenti, con ambiti territoriali differenti, in una stessa regione o di dipartimenti competenti per più regioni.

I soci referenti, dopo aver stilato un proprio Regolamento regionale, lo sottopongono al Direttivo Nazionale per l’approvazione. Il Direttivo Nazionale, entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta, convoca i referenti regionali per deliberare e approvare il Regolamento, riservandosi di apportare eventuali modifiche.

Ottenuta l’approvazione del Direttivo Nazionale, ai referenti spetta l’onere di procedere all’istituzione del Dipartimento regionale, con la convocazione dell’assemblea dipartimentale dei soci che viene inoltrata ai soci della regione come per le assemblee nazionali. Appena istituito, il Dipartimento inizia la propria attività.

Per le elezioni regionali valgono gli stessi criteri che per le nazionali.

 

Art. 39 Cariche interne al Direttivo Regionale.

Il Dipartimento regionale può articolarsi nel territorio di competenza, per una migliore organizzazione locale, in maniera autonoma rispettando le regole dello Statuto.

Il Direttivo Regionale istituisce al suo interno  le cariche di: Presidente Regionale, Vicepresidente Regionale, Segretario Regionale, Tesoriere Regionale ed è formato, secondo quanto stabilito dall’Assemblea, da un minimo di cinque a un massimo di undici componenti.

 

Art. 40 Lavori del Dipartimento regionale.

Il Dipartimento regionale gode di ampia autonomia operativa per stabilire contatti con Enti e Amministrazioni locali, imprenditori pubblici e privati. Gli sviluppi dei rapporti locali, comunque, devono essere tempestivamente comunicati per conoscenza al Direttivo Nazionale. Il Direttivo Nazionale potrà, se lo riterrà opportuno, per tutelare la reputazione e gli interessi complessivi dell’Associazione, esprimere un parere vincolante per le attività del Dipartimento.

 

Art. 41 Rapporti tra Organi nazionali e regionali.

Il Direttivo Nazionale  trasmette agli Organi regionali  i riferimenti per ogni iscritto di loro competenza e di tutto ciò che può interessare i Referenti o i Dipartimenti regionali.

Ogni Dipartimento regionale dovrà inviare al Direttivo Nazionale una relazione annuale sulle attività svolte, nonché copia del bilancio annuale approvato dall’assemblea dipartimentale dei soci ed ogni variazione delle cariche sociali, entro un mese dall’approvazione.

Se il Direttivo regionale non ottempera all’invio dei documenti di cui sopra o non si attiene ai pareri vincolanti espressi dal Direttivo Nazionale, lo stesso Direttivo Nazionale potrà nominare un commissario con lo scopo di sciogliere gli organi dipartimentali.

Alla scadenza del mandato triennale, se il Direttivo regionale uscente dovesse tardare oltre 60 giorni ad indire un’Assemblea per la nomina delle nuove cariche dirigenziali,  il Direttivo Nazionale potrà, lo stesso, nominare un commissario con lo scopo di organizzare un’Assemblea per effettuare nuove elezioni.

 

Art. 42 Gestione del Dipartimento regionale.

Il Direttivo Nazionale, per far fronte alle spese di gestione, invierà a ogni Dipartimento regionale, regolarmente costituito e operativo, il 30 % dell’ammontare complessivo delle quote annuali (iscrizioni e rinnovi) dei soci residenti nella regione.

 

Titolo V - norme transitorie,  varie e finali

 

Art. 43 Regolamenti interni.

Il Direttivo Nazionale potrà approvare regolamenti interni sia per consentire una migliore gestione dell’Associazione che per una più attenta e approfondita applicazione dello Statuto e della normativa italiana e straniera inerente l’attività di cui l’ANS si è data finalità di tutela.

Il Direttivo Nazionale potrà dichiarare conformi al presente Statuto i regolamenti interni già in vigore, nazionali e regionali, ovvero proporre le modifiche che riterrà opportune, nonché predisporre quanto di nuovo è previsto e renderlo operativo approvando tutti i documenti necessari.

Tutti i Regolamenti Interni devono essere pubblicati sul sito web dell’Associazione e, uno alla volta, allegati al Notiziario dell’Associazione Nazionale Sociologi che viene distribuito a tutti i Soci.

La pubblicizzazione attraverso il Notiziario va ripetuta solo in caso di modifiche ai Regolamenti Interni approvati o di approvazione di nuovi Regolamenti.

 

Art. 44 Cariche sociali in corso.

Per le cariche sociali nazionali in corso resta inteso che, con l’entrata in vigore del presente Statuto il conteggio dei mandati verrà azzerato e ripartirà in occasione delle elezioni che avverranno nel corso dell’Assemblea, secondo i nuovi criteri, subito dopo l’approvazione del  presente Statuto.

Per quanto riguarda le cariche regionali, dato che ogni dirigente ANS deve appartenere alla categoria “Sociologi professionisti”, la segreteria nazionale ha l’onere di controllare l’idoneità dei propri dirigenti; si ricorda che, in base al presente Statuto, ogni carica in ANS ricoperta da soci non appartenenti alla categoria “Sociologi professionisti” è decaduta.

I Direttivi regionali vigenti, non potendo essere rinnovati contemporaneamente agli organi nazionali, dovranno indire un’Assemblea per la rielezione delle cariche, secondo le nuove normative, entro e non oltre novanta giorni dall’approvazione del  presente Statuto. I dirigenti vigenti cureranno, in fase transitoria, l’andamento delle strutture locali.

Anche per le cariche sociali regionali, riguardo al limite alla reiterazione relativo alle cariche sociali, resta inteso che, con l’entrata in vigore del presente Statuto il conteggio dei mandati verrà azzerato e ripartirà considerando in carica per la prima volta i dirigenti eletti nei vari dipartimenti.

 

Art. 45 Validità dello Statuto.

Il presente Statuto entra in vigore con l’approvazione dell’Assemblea dei Soci e sostituisce, con effetto immediato, il precedente.

Il presente Statuto viene pubblicato sul sito web dell’Associazione entro e non oltre 30 giorni dalla sua entrata in vigore  e successivamente pubblicato sul primo numero del Notiziario dell’Associazione Nazionale Sociologi.

Lo Statuto dell’ANS in vigore rimarrà a disposizione degli associati sul sito web dell’Associazione e verrà pubblicato nuovamente sul Notiziario dell’Associazione Nazionale Sociologi ogni qualvolta dovessero essere apportate modifiche.

 

Art. 46 Norma finale.

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni di legge e gli appositi regolamenti interni dell’ANS.

 

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